Si può donare un progetto? No, se per progetto ci si riferisce a quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici di cui al Dlgs n. 50/2016. Diversa è la volontà di donare «uno schizzo, un plastico come quello di Renzo Piano» che definisce la possibile opera pubblica, spiega l’avvocato Doris Mansueto, socia dello studio Macchi di Cellere Gangemi, con un'esperienza ventennale anche in materia di appalti di servizi, lavori e forniture.
La complessità della progettazione delle opere pubbliche è ben esemplificata nell’articolazione, in costante aggiornamento, della norma che la regola. Ed è proprio dalla norma che si deve partire per ricordare come la progettazione vera e propria abbia tre fasi distinte per l’articolo 23 del Dlgs n. 50/2016, ognuna conseguente all’altra e a maggior definizione del progetto rispetto alla precedente: «La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in: progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo».
«Tre fasi distinte che possono condensarsi in una soltanto nel caso in cui il progetto esecutivo contenga in sé tutti gli elementi costitutivi delle fasi precedenti, compreso il cronoprogramma dell’opera e il piano di manutenzione», sottolinea l’avvocato prima di ricostruire nel dettaglio la normativa contenuta prima nel Dlgs 163/2006 e poi nel nuovo Dlgs n. 50/2016.
«Il Codice dei contratti pubblici non contempla la donazione dei progetti di opere pubbliche», afferma chiaramente Doris Mansueto. In caso contrario, si corre il rischio di vedere impugnata la procedura adottata per l’affidamento della progettazione, con allungamento di tempi e costi.
Così come accadde per il primo stralcio del nodo stradale di Perugia, nel tratto tra Madonna del Piano e Corciano. In quel caso, la messa a disposizione della Regione Umbria di un progetto definitivo - senza che esso fosse stato elaborato direttamente dalla pubblica amministrazione o affidato a terzi «mediante specifiche procedure di evidenza pubblica», come si legge nella sentenza 7 marzo 2008 n. 1008, sezione VI, del Consiglio di Stato - aveva portato alla vittoria la società di ingegneria e l’ordine degli ingegneri della provincia di Perugia che erano ricorsi alla giustizia amministrativa.
Il riferimento di legge era in quel caso l’articolo 91, commi 1 e 8, del Dlgs n. 163/2006, conforme all’attuale articolo 157 del Codice dei contratti. Essendo vietata la progettazione con procedure diverse da quelle previste dal Codice, l’aver fatto proprio un progetto elaborato al di fuori delle procedure per presentarlo «al Ministero delle Infrastrutture per l’approvazione e la concessione del finanziamento», si legge, ha significato che «un incarico di interesse (e competenza) della Regione non è stato svolto, né dal personale della stessa o di altre pubbliche amministrazioni, né da soggetto scelto con le procedure di cui al codice dei contratti pubblici» specifica la sentenza. A niente valse la circostanza per cui il costo del progetto definitivo fosse finanziato dai soggetti promotori, anche perché nel caso specifico tra i promotori rientravano tra l’altro pubbliche amministrazioni. Le scelte dell’amministrazione pubblica sono «forzatamente legate alla norma», ricorda l’avvocato Mansueto.
Altra cosa è quanto Renzo Piano ha fatto per la propria città, ribadisce, ovvero donare un disegno, «opera dell’ingegno dell’architetto, che può essere la base di partenza per il futuro progetto vero e proprio dell’opera pubblica, da conseguire mediante un concorso di progettazione o di idee».
L’articolo 23, comma 2, del Codice dei Contratti prevede, infatti, che per la progettazione dei lavori pubblici di particolare rilevanza le stazioni appaltanti possano ricorrere alle professionalità interne o al concorso di progettazione o di idee (normato dagli articoli da 152 a 156). L’amministrazione acquisisce così un’idea o un progetto a livello di studio di fattibilità da sviluppare sulla base delle procedure previste dal Codice.
Peraltro, l’avvio di un concorso di idee o di progettazione utilizzando la proposta di Piano come base, lasciando liberi i concorrenti di apportare i miglioramenti ritenuti opportuni, potrebbe essere un modo per riqualificare l’intera area, suggerisce l’avvocato.
La priorità assoluta resta la ricostruzione in tempi brevi del ponte sul Polcevera ma in questo modo si consentirebbe a tutti gli interessati la partecipazione alla procedura concorsuale - nel rispetto del principio di concorrenza che permea il Codice dei contratti - e si procederebbe spediti verso la progettazione. Evitando, al contempo, che la presentazione pubblica del plastico entri nel novero dei doni dell'architetto alla "sua" Genova rimasti spesso sulla carta (la ricostruzione storica nell'articolo "Renzo Piano e Genova: 15 anni di annunci, plastici e presentazioni pubbliche").
Si attende adesso la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del cosiddetto "decreto emergenze" varato dal Consiglio dei ministri il 13 settembre e, soprattutto, l'individuazione del Commissario per la ricostruzione a cui spetterà rispondere alle domande strutturali sul cantiere. Dall'ultimo vertice tra governo e regione del 18 settembre è emerso che i Commissari saranno due: uno per la gestione dell'emergenza e un altro per la demolizione e ricostruzione del ponte.
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