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Intervista ad Aberto Pavan, coordinatore del gruppo di lavoro 05 UNI comitato costruzioni e relatore norma UNI 11337

Una norma UNI per il BIM: classificazioni e denominazioni condivise

di Redazione PPANthebrief | pubblicato: 15/11/2016
"Abbiamo preso come modello i sistemi internazionali di classificazione per il costruito, e per strutturare la norma italiana abbiamo raggruppato gli elementi, concentrandoci su denominazioni univoche di oggetti, opere, attività e soggetti"
Alberto Pavan
Una norma UNI per il BIM: classificazioni e denominazioni condivise
"Abbiamo preso come modello i sistemi internazionali di classificazione per il costruito, e per strutturare la norma italiana abbiamo raggruppato gli elementi, concentrandoci su denominazioni univoche di oggetti, opere, attività e soggetti"
Alberto Pavan

Classificazioni e denominazioni valide su tutto il territorio nazionale per favorire la condivisione chiara e trasparente delle informazioni. Questo è uno degli obiettivi della normativa italiana sulla digitalizzazione del settore delle costruzioni, la Uni 11337, che da gennaio 2017 diventerà norma. "Abbiamo preso come modello i sistemi internazionali di classificazione per il costruito, come il britannico Omniclass basato sulla ISO 12006 - ha spiegato Alberto Pavan, coordinatore gruppo lavoro 05 UNI comitato costruzioni e relatore norma UNI 11337 – e per strutturare la norma italiana abbiamo raggruppato gli elementi, concentrandoci su denominazioni univoche di oggetti, opere, attività e soggetti che intervengono nel processo delle costruzioni, creando termini italiani standard, traducibili in inglese e quindi esportabili in tutto il mondo”. 

Nel mondo dell’edilizia, l’apertura alla gestione digitale delle informazioni è già un dato di fatto grazie all’introduzione della digitalizzazione nel nuovo Codice degli appalti (Dlg 50/2016) che ribadisce che la progettazione in materia di lavori pubblici è intesa ad assicurare “la razionalizzazione delle attività e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture”. Ancora, le stazioni appaltanti - solo se dotate di personale adeguatamente formato - possono richiedere, sia per le nuove opere che per gli interventi di recupero “l’uso dei metodi e degli strumenti interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari”. L’attenzione al Bim è anche esplicitata nella direttiva comunitaria vigente dove per gli appalti pubblici di lavori e i concorsi di progettazione gli Stati membri possono richiedere l’uso di strumenti elettronici specifici.

I vantaggi dell’utilizzo di questo sistema di gestione dei dati? Tutte le schede relative ad un’opera e alle singole componenti sono digitalizzate, relazionali e utilizzabili sia dall’uomo che dalle macchine. I dati vengono strutturati in informazioni e contenuti virtuali. Oltre alle schede dei prodotti da costruzione previste dalla normativa in vigore dal 2009, la nuova legge inserisce anche le schede digitali dei prodotti risultanti, dell’intera opera, considerando quindi i mezzi, le lavorazioni e gli operatori che intervengono nel processo, con l’obiettivo di ottimizzare il processo nella ricerca e nell’uso delle informazioni. Bim è gestione informativa del dato, “per questo nella norma viene introdotto un nuovo processo – commenta Pavan -  che lavora per stadi di sviluppo, di esercizio e di programmazione legati agli obiettivi del modello”.

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Tag: industria
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